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I PROSSIMI EVENTI TERRITORIALI A.G.P.: vedi sezione 'Avvisi' | 
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: vedi sezione 'Avvisi' | 

I PROSSIMI EVENTI TERRITORIALI A.G.P.

 

A.G.P. SALENTO - 6 e 7 settembre 2025 - Mesagne e online

A.G.P. LIGURIA - 4 ottobre 2025 - online

A.G.P. LAZIO - 9 novembre 2025 - online

A.G.P. VENETO - 29 novembre 2025 - Venezia e online



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Gentili socie e soci,

la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede un compenso inferiore per le vacazioni successive alla prima nel pagamento degli ausiliari del giudice, dichiarando così l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

Ne deriva che l’ausiliare dell’autorità giudiziaria a decorrere dall’11/02/2025 nelle proprie istanze di liquidazione potrà richiedere per ogni vacazione, anche successiva alla prima, l’importo di €14.68, senza quindi applicare la riduzione a €8.15.

Si precisa che l’intervento della Corte costituzionale non ha effetto retroattivo e si applica solo alle istanze di liquidazione presentate dopo la pubblicazione della sentenza in commento (Cass. Civile, sez. III n. 1384/75).

Alleghiamo il comunicato stampa della Corte costituzionale.

Allegato






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