Eventi riconosciuti idonei per la formazione continua


FORMAZIONE CONTINUA: I CREDITI FORMATIVI

 

Come preannunciato nel n. 11 di “Professione Grafologo”, da quest’anno entra in vigore l’obbligo della formazione continua per i grafologi professionisti iscritti all’A.G.P. Tale obbligo è richiesto dall’art. 1.1.c) 7 del d.m. 28 aprile 2008 per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (art. 26 d.lgs. 206/2007): l’articolo prevede per gli iscritti all’associazione professionale l’obbligo di procedere all’aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento dei tale obbligo. Il decreto ministeriale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2008.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 23 giugno 2009, ha messo a punto un proprio regolamento per la formazione continua, ispirandosi a quello del Consiglio Nazionale Forense.

 


 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI SOCI A.G.P.

 

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. Il socio ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la sua preparazione professionale.

2. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

3. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione a iniziative culturali in campo grafologico e in campi disciplinari affini.

 

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all’associazione. L'anno formativo coincide con quello solare.

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 45 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi art. 3 e 4, di cui almeno n. 10 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4.

 

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:

a) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;

b) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

2. La partecipazione agli eventi formativi esterni, accreditati dall’A.G.P., attribuisce un credito formativo per ogni ora di partecipazione, e un credito e mezzo per ogni ora di partecipazione agli eventi organizzato dall’A.G.P., con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione a ogni singolo evento formativo (con eccezione del convegno nazionale A.G.P. che fornisce 12 crediti formativi).

3. La partecipazione agli eventi di cui alla lettera a) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dall’A.G.P. nazionale o dalle sue sedi territoriali, o, se organizzati da associazioni e scuole afferenti all’A.G.P., sempre che siano stati preventivamente riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

4. La validazione viene concessa valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine, le scuole e le associazioni afferenti che intendono ottenere preventivamente la validazione di eventi formativi da loro organizzati, non più di tre eventi all’anno devono presentare al Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P., almeno 30 giorni prima dell’evento, una domanda di validazione unitamente a una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. richiede, ove necessario, informazioni o documentazione integrative e si pronuncia sulla domanda di validazione con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.

5. L’A.G.P. nazionale cura la pubblicazione nel suo sito Internet degli eventi formativi da essa organizzati per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale.

6. Il consiglio direttivo stabilisce che 18 giorni prima e dopo del convegno nazionale A.G.P. non possano essere concessi i crediti formativi agli altri eventi e attribuisce al convegno nazionale A.G.P. 12 crediti.

7. Per quanto riguarda la tutela degli eventi territoriali organizzati dall’A.G.P., non possono essere concessi i crediti agli eventi nella stessa regione in cui si svolge l’iniziativa A.G.P. nello stesso weekend in cui si svolge la stessa. Per quanto riguarda i seminari telematici, tra un evento territoriale dell'A.G.P. e un altro evento validato deve intercorrere almeno una settimana di pausa; sempre 18 giorni di pausa tra un evento telematico e il Convegno nazionale. 


Articolo 4

Attività formative

1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3;

b) pubblicazioni in materia grafologica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti grafologici o affini;

c) contratti di insegnamento in materie grafologiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati.

2. Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo annuale di n. 5 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 3 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 7 crediti per le attività di cui alla lettera c.

 

Articolo 5

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P., su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, il socio dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;

- pensionamento/fine dell’attività professionale (dietro l’invio di un’autocertificazione secondo le disposizioni di legge);

- altre ipotesi indicate dal Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

3. L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

 

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun socio deve depositare presso l’A.G.P. una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

4. Il socio moroso che abbia maturato un numero inferiore di 30 crediti nel triennio è sospeso dopo due richiami.

 

Articolo 7

Attività del Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

1. Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dall’A.G.P. nazionale e dalle sedi territoriali.

2. In particolare, l’A.G.P. nazionale in concerto con le sedi territoriali e con le scuole/associazioni afferenti, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone un piano dell'offerta formativa da proporsi nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento.

3. L’A.G.P. nazionale può realizzare il programma anche in collaborazione con altri enti, istituzioni o altri soggetti ancora che abbiano scopi statutari affini a quelli dell’A.G.P.

 

Articolo 8

Controlli del Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

1. Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere al socio e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. può avvalersi di un’apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

 

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.

1. Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P.:

a) promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo;

b) valuta le relazioni trasmesse dai consigli direttivi delle sedi territoriali e delle scuole/associazioni afferenti a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al consiglio nazionale direttivo, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa proposti, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua.

2. Esso inoltre:

a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa;

b) assiste i consigli direttivi delle sedi territoriali e le scuole/associazioni afferenti nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sul loro regolare adempimento.

 

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio direttivo nazionale dell’A.G.P. si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

 

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2009.

2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 10 gennaio 2010.

3. Tutti i crediti previsti e maturati nel 2009 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano validi.

 

REGOLE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

1. Vengono concessi i crediti formativi A.G.P. a non più di tre iniziative annuali per gruppo grafologico (afferente all’A.G.P.), e comunque devono essere iniziative particolarmente significative per la continuità della formazione professionale (quindi straordinarie rispetto al normale iter formativo previsto da ogni scuola), che abbiano carattere occasionale oltre che eccezionale. Il che significa che il medesimo evento deve avere una breve continuità di tempo (es. al massimo un fine settimana e non un evento spalmato su diversi fine settimana) e una continuità di luogo (es. due giornate contigue a Pisa e non un giorno a Pisa e un altro a Palermo).

2. Le scuole grafologiche non afferenti all’A.G.P. possono fare richiesta di crediti al massimo per un evento all’anno.

3. Possibili deroghe sono previste solo per eventi direttamente organizzati dall’A.G.P. nazionale o dalle sue sedi territoriali.

4. Nel caso in cui l’evento da validare sia in modalità remota, tra esso e altri eventi validati devono intercorrere almeno due settimane.


Eventi riconosciuti idonei per la formazione continua

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