Avvisi e notizie

 

AVVISO SEGRETERIA

Informiamo che prossimamente, a causa dell'interruzione di energia elettrica per i lavori nello stabile, la segreteria effettuerà gli orari di apertura straordinari nei giorni indicati:

martedì 1° luglio dalle ore 10 alle ore 14

giovedì 3 luglio dalle ore 8 alle ore 11

lunedì 7 luglio dalle ore 14 alle ore 18

giovedì 10 luglio dalle ore 8 alle ore 12 (quel giorno la segreteria non sarà reperibile telefonicamente, si prega di contattare esclusivamente via e-mail).

Tutti gli altri giorni la segreteria effettua il solito orario 9-13 e rimane chiusa nei weekend.

Si informa inoltre che la segreteria rimarrà chiusa per ferie dall'11 al 15 luglio. Torniamo operativi mercoledì 16 luglio.


I PROSSIMI EVENTI TERRITORIALI A.G.P.

 

A.G.P. ABRUZZO – 28 giugno 2025 - online

A.G.P. SICILIA – 12 luglio 2025 - Palermo e online

A.G.P. SALENTO - 6 e 7 settembre 2025 - Mesagne e online

A.G.P. LIGURIA - 4 ottobre 2025 - online

A.G.P. LAZIO - 9 novembre 2025 - online

A.G.P. VENETO - 29 novembre 2025 - Venezia e online


SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Gentili socie e soci,

la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede un compenso inferiore per le vacazioni successive alla prima nel pagamento degli ausiliari del giudice, dichiarando così l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

Ne deriva che l’ausiliare dell’autorità giudiziaria a decorrere dall’11/02/2025 nelle proprie istanze di liquidazione potrà richiedere per ogni vacazione, anche successiva alla prima, l’importo di €14.68, senza quindi applicare la riduzione a €8.15.

Si precisa che l’intervento della Corte costituzionale non ha effetto retroattivo e si applica solo alle istanze di liquidazione presentate dopo la pubblicazione della sentenza in commento (Cass. Civile, sez. III n. 1384/75).

Alleghiamo il comunicato stampa della Corte costituzionale.

Allegato