STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI

Capo I

GENERALITÀ

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1- È costituita l’A.G.P. - Associazione Grafologi Professionisti, più brevemente denominata A.G.P..

Art. 2 - L’Associazione ha durata illimitata con sede legale a Bologna Piazza della Mercanzia nr. 2, e può istituire sezioni ed uffici sia permanenti che temporanei per particolari finalità sul territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale.

Art. 3 - L’Associazione è apolitica e si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

1. Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della professione del grafologo;

2. Qualificare l’attività professionale del grafologo;

3. Garantire il livello professionale e formativo dei grafologi aderenti;

4. Ricercare e promuovere i profili professionali delle attività del grafologo in relazione ai vari settori di applicazione della disciplina grafologica e proporli agli organi competenti al riconoscimento;

5. Offrire ai soci aggiornamenti periodici sulla ricerca in campo grafologico;

6. Partecipare attivamente allo sviluppo della disciplina grafologica attraverso organizzazioni di convegni, congressi e tirocini, studi, ricerche e quanto altro necessario allo sviluppo della disciplina grafologica;

7. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni grafologiche e le associazioni delle discipline affini;

8. Promuovere iniziative per il coinvolgimento nelle attività sociali degli enti pubblici e privati che operano nelle varie regioni.

Capo II

FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Art. 4 - Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell’Associazione sono costituite:

1. dalle quote di iscrizione, dalle quote sociali e da eventuali contributi degli associati, stabiliti dal Consiglio Direttivo; le quote di iscrizione e i contributi associativi sono intrasmissibili;

2. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;

3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

4. da contributi di enti e finanziamenti regionali e da sponsorizzazioni;

5. da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

E’ vietata, sotto qualsiasi forma la distribuzione agli associati di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale durante la vita della Associazione.

In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo III

SOCI

Art. 6 - Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione, per acquisire la qualità di soci, i grafologi che intendono esercitare la professione, che sono in possesso di un diploma rilasciato a seguito di frequenza di corsi almeno triennali per l’accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore e che abbiano superato l’esame di idoneità a cura dell’Associazione stessa. Sulle domande di ammissione presentate dai grafologi professionisti decide il Consiglio Direttivo. Con l’iscrizione il socio è impegnato per l’anno solare in corso e sino alla fine dell’anno successivo. Se il socio non dà disdetta tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno solare, l’iscrizione si intende tacitamente rinnovata. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che sono in regola con i versamenti dei contributi.

Art. 7 - I soci all’atto dell’iscrizione devono:

1. attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari e alla disciplina dell’Associazione;

2. corrispondere la quota di iscrizione, le quote annuali ed i contributi che il Consiglio Direttivo fisserà alle rispettive scadenze.

Art. 8 - Il socio perde tale sua qualità:

1. per dimissioni di cui all’art. 6, quarto comma;

2. per cessazione dell’attività professionale;

3. per morosità nel pagamento della quota annuale nei termini stabiliti;

4. per indegnità accertata su delibera del Consiglio Direttivo, sentiti i Probiviri.

La delibera deve essere ratificata dall’Assemblea alla sua prima convocazione.

Art. 9 - Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. il richiamo scritto;

2. la censura;

3. la sospensione;

4. l’esclusione di cui all’art. 8 primo comma lettera d.

Il provvedimento di cui al punto d. è adottato con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale deve sentire il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. La delibera va ratificata dall’Assemblea ordinaria nella successiva convocazione.

Capo IV

ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente (nominato all’interno del Consiglio Direttivo);

4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

5. il Collegio del Probiviri;

Le cariche non sono retribuite.

Art. 11 - L’Assemblea è composta dai soci e dai loro rappresentanti in regola con il pagamento delle quote sociali. Nell’Assemblea ogni socio può rappresentare altri soci fino al limite di tre deleghe.

Art. 12 - L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea delibera in seduta ordinaria:

1. su indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

2. sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;

3. l’Assemblea inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, determina le norme del comportamento deontologico;

4. su quant’altro ad essa demandato per legge.

L’Assemblea delibera in seduta straordinaria:

1. sulle modifiche dello Statuto;

2. su tutti i fatti ed eventi straordinari che si verificassero nella vita dell’Associazione.

Art. 13 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l’anno per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, mediante comunicazione scritta, inviata a ciascun socio almeno 30 giorni prima della data fissata o mediante pubblicazione della convocazione sul Bollettino "Professione Grafologo". Copia della comunicazione deve essere affissa all’Albo dell’Associazione e presso le Sezioni. L’Assemblea è convocata altresì dal Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisi la necessità od anche quando ne venga fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14 - Spetta al Segretario dell’Associazione il compito di constatare all’inizio della riunione il diritto di partecipare all’Assemblea o la regolarità delle deleghe. L’Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale a sua volta nomina un Segretario e se necessario due Scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 15 - L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei voti con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a norma dell’art. 5 dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 -L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti all’ultima assemblea.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

1. il Presidente;

2. il Vice Presidente;

3. il Segretario;

4. il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento, soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione. Per la straordinaria amministrazione riceve il mandato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Pertanto:

1. attribuisce specifici compiti operativi ai propri membri;

2. predispone i programmi di massima delle attività sociali ed il loro termine in armonia con fini statutari e deliberazioni assembleari;

3. delibera sulle domande di iscrizione all’Associazione;

4. stabilisce l’ammontare delle quote di iscrizione e delle quote sociali ed il loro termine di versamento;

5. adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

6. approva la costituzione di nuove Sezioni definendone gli ambiti territoriali di svolgimento delle attività sociali;

7. ratifica l’elezione degli organi delle Sezioni;

8. predispone i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;

9. nomina i dipendenti, gli impiegati ed eventuali collaboratori esterni determinandone la retribuzione;

10. compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

11. ha competenze per le attività internazionali e per le attività nazionali che interessano più di due Sezioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinatamente ogni trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente od almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia dei verbali delle riunioni dovrà essere affissa per almeno quindici giorni nella Sede e nelle Sezioni.

Art. 19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative delibere, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione; garantisce l’assoluta indipendenza dell’Associazione da organismi politici e sindacali, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con le altre Associazioni, circoli ed autorità.

Art. 20 - Il Presidente è responsabile della gestione dell’Associazione solidalmente con i membri del Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Sezioni, solidalmente con i rispettivi Consigli Direttivi, sono responsabili per quanto di loro competenza.

Art. 21 - In funzione di Revisore dei Conti i membri del Collegio hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, di esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, di esaminare i bilanci, le situazioni patrimoniali e finanziarie presentate dai Presidenti delle Sezioni, di accertare periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Nell’esercizio della loro funzione i revisori hanno il potere in qualsiasi momento di richiedere informazioni e documenti in visione nonché di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.22 - In funzione di Probiviri, i membri del Collegio costituiscono l’organo interpretativo dello Statuto e risolutivo dei conflitti interni dell’Associazione. Hanno il compito di dirimere le controversie sociali tra organi, tra soci ed organi dell’Associazione.

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art. 23 - Nei primi sei mesi dalla sua costituzione, possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. attività di docenza e pubblicazioni in campo grafologico;

2. esercizio di un’attività documentata relativa alla professione di grafologo per un periodo non inferiore ai tre anni;

3. diploma in grafologia rilasciato a seguito di frequenza di corsi quadriennali o triennali per l’accesso ai quali è richiesto il titolo di istruzione di scuola media superiore.

 

Art. 24 - Nei primi sei mesi della sua costituzione l’Associazione sarà retta provvisoriamente da un Comitato composto da sette persone nominate fra i promotori. Allo scadere dei sei mesi il Comitato convocherà l’Assemblea dei soci per l’elezione degli organi sociali di cui all’art. 19 del presente Statuto.

 

Lo Statuto è stato firmato da:

         Roberto Travaglini e Mariateresa Rimoldi

 

Bologna, 26 novembre 2022



REGISTRATO A MILANO, presso AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale I,  il 2 DICEMBRE 2022

N. 6547  SERIE 3